Il D.L 78/10 ha introdotto l’obbligo di dichiarare la conformità catastale dell’appartamento in ogni atto di compravendita.
Questo significa che prima dell’atto il notaio deve accertare che lo stato attuale dell’immobile o dell’appartamento corrisponda allo stato dichiarato al Catasto, sia per quanto riguarda i dati sia per quanto riguarda la planimetria catastale.
Se un appartamento, allo stato attuale, non è conforme con i dati e la planimetria catastale bisogna fare un aggiornamento prima del rogito, altrimenti l’atto potrebbe essere nullo.
È una situazione piuttosto frequente, poiché negli anni all’interno di un appartamento sicuramente sono state effettuate delle modifiche mai dichiarate né al Catasto né al Comune. In questo caso ci si trova di fronte ad una situazione da regolarizzare prima di mettere in vendita, o di acquistare, un appartamento, per non avere poi dei problemi in futuro.

Quando le modifiche sono rilevanti, come nel caso della realizzazione di un bagno in più, oppure la variazione del numero di camere, bisogna regolarizzare la situazione prima al Comune, poi presso il Catasto.

In caso di nuova costruzione o ristrutturazione della propria casa, prima della fine lavori si deve obbligatoriamente procedere all’accatastamento dell’immobile al fine di attribuirgli gli identificativi catastali necessari per il calcolo dell’IMU, dell’IRPEF e per richiedere l’agibilità e abitabilità. A seconda del tipo di edificio e delle sue caratteristiche viene assegnata anche una categoria catastale.
L’accatastamento deve essere eseguito anche in caso del solo cambio di destinazione d’uso.

È un documento rilasciato dal catasto e contiene tutti i principali dati relativi ad un immobile (sezione urbana, particella, subalterno, indirizzo, categoria catastale, rendita e nome del proprietario).
La visura, pur contenendo il nome del proprietario, non è da intendersi come attestante la proprietà dell’immobile.

Il frazionamento di un terreno permette di suddividere l’area in aree più piccole ed è necessario, ad esempio, nel caso di suddivisione tra proprietari di un immobile o di un terreno.

La voltura catastale è obbligatoria in caso di cambio di proprietario per aggiornare gli archivi catastali relativi al proprio immobile.
La voltura va presentata entro 30 giorni dall’avvenuto trasfermento del bene, oltre questo termine si incorre in una sanzione.

Per presentare la domanda di voltura catastale si può procedere in due modi:

  • Compilando la domanda su modello digitale tramite il software Voltura 1.0, e si presenta allo sportello dell’Agenzia del Territorio la stampa su carta e la copia su supporto informatico;
  • Compilando e consegnando il modello cartaceo disponibile presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio.

Il costo della voltura catastale è di circa 70,00 € con possibilità di versamento direttamente allo sportello al momento della presentazione.

Per quanto riguarda il Comune di Roma, le volture catastali vanno presentate presso l’Agenzia del Territorio sita in via Antonio Ciamarra 139.

È possibile trovare degli errori nelle informazioni catastali (ad esempio l’indirizzo, il numero civico, numero dei vani…)
In questi casi, si procede intervenendo per risolvere tali incongruenze.